ORIGINALE
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COMUNE DI BENE LARIO Provincia di Como |
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 9 DEL 21-03-2024 |
OGGETTO: |
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE |
L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di Marzo, alle ore 21:00, in modalità telematica ed in videoconferenza, convocato dal Vice Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica di seconda convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente |
Presente |
Assente |
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FUMAGALLI MARIO ABELE |
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X |
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TRIVELLI ROBERTO |
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X |
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LONGHI ALAN |
X |
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PETER LUCIO ALFREDO |
X |
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ARMETTI FRANCESCO |
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X |
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TRIVELLI RENATO |
X |
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QUADRI JESSICA EMANUELA |
X |
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SALA GIACOMO |
X |
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CARBONARA FEDERICO MARIA |
X |
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MANTEGANI ALBERTA |
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X |
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SPADAVECCHIA ANTONIO |
X |
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Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO GIOVANNI DE LORENZI che provvede alla redazione del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti, GIACOMO SALA nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.9 DEL 21.03.2024
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Il Consiglio Comunale
Premesso:
- che nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111. In particolare, la legge di delega 111/2023 agli articoli 4 e 17, comma 1 lettera b), reca i principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti e del contribuente e l’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.
- che con il d.lgs. 219/2023 si attua, quindi, una profonda revisione dello Statuto, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali;
-che l’art. 3 del d.lgs. 219/2023 prevede l’entrata in vigore entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 18 gennaio 2024, con riferimento agli atti notificati, ovvero spediti, da tale data;
- che nonostante il richiamo alla autonoma regolamentazione degli enti territoriali al fine di determinare il corretto effetto applicativo del nuovo impianto, il nuovo Statuto è destinato ad incidere fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento.
- che l’art. 1, legge 212/2000, come risultante dalle modifiche recate dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 219/2023, detta i principi generali. Il primo comma prevede che le disposizioni recate dallo Statuto “costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”. Già da tale norma, risulta evidente che le disposizioni recate dallo Statuto riguardano tutto l’ordinamento tributario, ivi incluso, quindi, anche la parte afferente la disciplina dei tributi comunali;
- che il comma 3 dispone che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla legge. Il comma 3-bis disciplina gli obblighi di adeguamento delle amministrazioni distinguendo tra amministrazioni centrali e enti territoriali con riferimento alle innovazioni di maggior impatto sui diritti dei contribuenti: la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria; la tutela dell'affidamento; il divieto di bis in idem; il principio di proporzionalità; l'autotutela. In base a tale distinzione, le amministrazioni statali “osservano le disposizioni” dello Statuto sulle materie citate, mentre le stesse disposizioni “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali, che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie”;
- che il comma 3-ter dispone che gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
- che dalla lettura dei commi citati emerge che le disposizioni relative alla garanzia del contradditorio e all'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, tutela dell'affidamento, divieto di bis in idem, principio di proporzionalità ed autotutela rappresentano “principi generali” a cui si deve uniformare l’ordinamento locale, con possibilità di prevedere ulteriori, ma non minori, livelli di tutela;
- che l’articolo 1 prevede un generale obbligo di adeguamento dell’ordinamento locale ai principi generali dettati dallo Statuto, ma senza individuare una tempistica precisa e senza individuare la tipologia di atti;
- che per quanto riguarda la tipologia di atti, si ritiene che l’ente possa adottare un unico regolamento di attuazione dei principi generali dettati dallo Statuto, oppure procedere all’inserimento delle disposizioni nel regolamento generale delle entrate;
- che, come posto in evidenza da IFEL, qualunque sia la scelta, si ritiene che il regolamento non soggiaccia al termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale. D’altro canto, sia l’originario art. 1, comma 4, legge 212/2000, sia l’art. 12, d.lgs. 156/2015 assegnavano agli enti locali il termine di sei mesi per adeguare il proprio ordinamento, confermando, quindi, che gli atti normativi comunali di attuazione non erano soggetti ai termini di approvazione delle delibere tributarie;
- che la disposizione fa riferimento all’ordinamento, sicché sarà sufficiente il recepimento dei nuovi principi in un regolamento comunale;
- che nelle more dell’adeguamento dell’ordinamento comunale, o in assenza di aggiornamento dello stesso, i principi generali disciplinati dallo Statuto rimangono comunque direttamente applicabili, sebbene il mancato adattamento di detti principi alla particolare disciplina dei tributi comunali, da realizzarsi con il regolamento comunale, potrebbe essere fonte di contrasto interpretativo e contenzioso.
Considerato quanto sopra si ritiene adottare un apposito regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente sulla base dello schema predisposto da IFEL;
Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
Dato atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 21.03.2024, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria ai sensi dell’art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con la seguente votazione: presenti nr.7, votanti nr.7, favorevoli nr.7, astenuti nr.0, contrari nr.0
DELIBERA
1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
3. di dare mandato al Servizio/Ufficio ragioneria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento sui diritti del contribuente”;
4. di dare atto che il presente regolamento non soggiace al termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale.
Infine, con separata ed unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del TUEL.
Deliberazione di CONSIGLIO n. 9 del 21-03-2024
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente |
Il Segretario |
GIACOMO SALA |
GIOVANNI DE LORENZI |
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario |
GIOVANNI DE LORENZI |